TITOLO III.
Della giustificazione delle assenze e dei ritardi e delle uscite anticipate.

Art.11
1. Le giustificazioni delle assenze dovranno essere presentate dagli studenti al rientro a scuola direttamente in classe all’insegnante della 1° ora di lezione.
2. nessun alunno potrà essere ammesso a scuola dopo un periodo di assenza di qualunque durata (anche un solo giorno) se non provvisto di giustificazione presentata sull’apposito libretto e sottoscritta da un genitore , se trattasi di minorenne , o dallo stesso alunno , se maggiorenne.
3. Solo eccezionalmente potrà essere consentito da parte del dirigente scolastico o dei suoi collaboratori l’ammissione a scuola il solo giorno del rientro dopo un periodo di assenza senza presentazione della giustificazione, sentiti i motivi della non presentazione della giustificazione; in tale caso sarà disposto per i soli minorenni una segnalazione alla famiglia con telefonata ai numeri di telefono depositati in segreteria al momento dell’iscrizione(sarà effettuata una sola telefonata o un solo tentativo di telefonata in caso di non risposta , opportunamente registrata a protocollo della scuola)
4. Anche in caso di eccezionale ammissione a scuola senza giustificazione tale possibilità non sarà consentita il giorno successivo a quello del rientro. Pertanto chi eccezionalmente viene ammesso a scuola senza la giustificazione non potrà esserlo il giorno successivo in caso di non presentazione della giustificazione
5. Il docente della 1° ora di lezione , in caso di omessa presentazione della giustificazione ,se l’alunno viene ammesso dal dirigente o da uno dei suoi collaboratori avrà cura ugualmente di annotare tale circostanza con il nominativo dello studente sul registro di classe in modo tale che il giorno successivo il collega in servizio alla prima ora possa verificare la presentazione o meno della giustificazione dell’assenza.
6. Anche in caso di eccezionale ammissione a scuola senza giustificazione tale possibilità non sarà consentita il giorno successivo a quello del rientro. Pertanto chi eccezionalmente viene ammesso a scuola senza la giustificazione non potrà esserlo il giorno successivo in caso di non presentazione della giustificazione .
7. E’ fatto obbligo,in caso di assenza di più di 5 giorni continuativi, di presentare certificazione medica e che anche la non presentazione di tale certificazione costituisce motivo di non riammissione a scuola, pur in presenza di giustificazione dell’assenza, al fine di tutelare la salute pubblica .
8. Nel caso vi sia la necessità per un alunno di assentarsi per un periodo continuativo di più di 5 giorni per motivi non di salute ,è possibile essere riammessi a scuola, al rientro, con la giustificazione e senza il certificato medico solo nel caso che la scuola sia stata prima dell’inizio dell’assenza preavvertita con nota scritta, presentata direttamente alla segreteria da parte dei genitori o da parte dello stesso alunno ,se maggiorenne.

Art.12
1. Gli Allievi che dovessero presentarsi all’ingresso dopo l’orario d’inizio delle lezioni non saranno ammessi all’interno della scuola e dovranno attendere per l’accesso l’inizio della seconda ora di lezione. Gli ingressi in ritardo sono consentiti esclusivamente entro l’inizio della 3° ora di lezione e gli alunni minorenni devono essere accompagnati dai genitori. L’ingresso in ritardo potrà avvenire solo al cambio dell’ora e non oltre né in corso dell’ora di lezione. Pertanto si invitano alunni e genitori a presentarsi a scuola per ingressi in ritardo esclusivamente in prossimità dell’orario d’inizio della seconda e della terza ora di lezione.
2. Le uscite anticipate saranno autorizzate (per gli alunni minorenni esclusivamente se prelevati da un genitore o suo delegato con delega regolarmente presentata all’Ufficio di segreteria) solo e esclusivamente al cambio dell’ora di lezione. Non saranno consentite uscite anticipate durante l’ora di lezione.
3. il numero massimo di ingressi in ritardo e di uscite anticipate consentite è di 4 per il 1° trimestre e di 6 per il successivo pentamestre o di 5 per quadrimestre ,a seconda della lunghezza dei periodi valutativi deliberati annualmente dal collegio docenti
4. Nelle giornate in cui con apposita comunicazione preventiva è stato variato l’orario d’inizio delle lezioni non sono ammessi ingressi in ritardo rispetto all’orario preventivamente comunicato.
5. In caso di recidiva di ritardo o mancanza di adeguata giustificazione, si procederà ai sensi di quanto espressamente previsto nel titolo riguardante la disciplina degli Allievi.
6. La scuola , in caso di ripetuti ed ingiustificati ritardi, prenderà contatti con la Famiglia. Gli Allievi che, per gravi e straordinari motivi di salute o di Famiglia, dovessero allontanarsi dalla Scuola in anticipo rispetto al termine consueto delle lezioni, ne faranno richiesta al Preside o suo delegato.
7. Gli Allievi di minore età, nel caso di uscita anticipata, dovranno essere consegnati ad un Genitore o a Persona della Famiglia di maggiore età esplicitamente delegata al compito da uno dei Genitori.
8. Gli Allievi di maggiore età potranno essere autorizzati a lasciare la Scuola, previo un attento esame delle motivazioni addotte, che dovranno esclusivamente riguardare la sfera della salute o quella della Famiglia. Potrà essere contattata la Famiglia per opportuna verifica delle motivazioni addotte.
9. Il dirigente o suo delegato può autorizzare l’uscita anticipata anche per motivi di partecipazione a gare sportive. In tal caso, i motivi devono essere adeguatamente documentati anche dalle società promotrici l’evento sportivo.
10. Le firme dei Genitori sugli appositi libretti di giustificazione saranno depositate dai Genitori stessi o dagli Esercenti la potestà dei Genitori, alla presenza del Capo d'Istituto o di Suo Delegato.
11. E' facoltà del Capo d'Istituto, o di Suo Delegato, controllare l'autenticità della Firma apposta sul libretto di giustificazione o le motivazioni stesse della assenza o del ritardo.

Art.13
1. dall’anno scolastico 2010-2011 trova piena applicazione, per gli studenti di tutte le classi degli istituti di istruzione secondaria di II grado, la disposizione sulla validità dell’anno scolastico di cui all’articolo 14, comma 7, del Regolamento di coordinamento delle norme per la valutazione degli alunni di cui al DPR 22 giugno 2009, n. 122. Tale disposizione prevede che “… ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all’ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato”. Ogni anno, all’inizio delle lezioni, sarà effettuata una comunicazione, inserita sul sito internet della scuola, con cui si renderà noto per ciascun indirizzo di studi il n° massimo di assenze consentite.
2. nel computo delle ore rientrano anche gli ingressi in ritardo e le uscite anticipate che quindi verranno conteggiate come ore di assenza .
3. in base alla normativa vigente “le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali deroghe al limite annuo di assenze …... Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati”.
Le deroghe consentite, valide fino a successiva delibera del consiglio d’istituto, sono le seguenti:

1. gravi motivi di salute adeguatamente documentati al momento del rientro a scuola da ogni singolo periodo di assenza ; non saranno considerati giustificativi eventuali certificati medici , anche cumulativi , presentati non al momento del rientro da ogni singolo periodo di assenza ma in tempi successivi.
2. terapie e/o cure programmate adeguatamente documentati con certificazione medica o con certificazione del soggetto erogante la terapia/cura;
3. donazioni di sangue;
4. partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
5. adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato o altro giorno come giorno di riposo
6. impegni di lavoro per gli studenti lavoratori documentati con dichiarazione del datore di lavoro

Il certificato medico relativo alla deroga 1. dovrà essere esibito al momento del rientro al docente della prima ora di lezione ai fini dell’ammissione a scuola e poi, a cura dello studente, entro la fine della mattinata di rientro dovrà essere consegnato in segreteria alunni e acquisito a protocollo.

Tutte le altre certificazioni o attestazioni relative alle deroghe 2,3,4,5 e 6 dovranno essere consegnate a cura degli studenti o dei genitori direttamente in segreteria alunni e , relativamente alle deroghe 2 e 4( terapie/cure e attività sportiva), dovranno contenere la durata dell’assenza.

È comunque compito del consiglio di classe verificare se il singolo allievo abbia superato il limite massimo consentito di assenze e se tali assenze, pur rientrando nelle deroghe previste , impediscano, comunque, di procedere alla fase valutativa, considerata la non sufficiente permanenza del rapporto educativo.

Per i soli studenti del corso serale potranno essere considerate deroghe al limite massimo di assenze consentite oltre ai precedenti motivi anche particolari esigenze o motivazioni di ordine personale e/o familiare preventivamente comunicate e ritenute ammissibili dal consiglio di classe.

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