REGOLAMENTO DI ISTITUTO
DISCIPLINA DEGLI ALLIEVI

Modificato dal Consiglio d’istituto con delibera n. 91/2017

TITOLO UNICO: Della disciplina degli Allievi e del comitato di garanzia.

Art. 1 (Norma generale e nozione di disciplina)
Art. 2 (Tipologia delle mancanze disciplinari)
Art. 3 (Attenuanti ed aggravanti)
Art. 4 (Sanzioni)
Art. 5 (Procedura)
Art. 6 (Procedura speciale )
Art. 7 (Organi competenti)
Art. 8 (Organo di Garanzia)
Art. 9 ( Patto educativo di corresponsabilità)

Art. 1 (Norma generale e nozione di disciplina)
La disciplina scolastica degli Allievi è regolata dal presente titolo.
Per disciplina scolastica si intende, ai fini del presente regolamento, il complesso dei comportamenti interni ed esterni all'edificio scolastico che riguardino il rapporto sociale instaurato al momento della iscrizione tra l'Allievo e le altre componenti umane rappresentate negli Organi Collegiali o istituzionalmente collegate al servizio scolastico o la cui funzione sia occasionalmente connessa all'erogazione del servizio scolastico stesso.
Il mantenimento della disciplina costituisce una responsabilità individuale e condivisa e rientra negli impegni che tutte le parti interessate (scuola, studenti , famiglia.) si assumono con la sottoscrizione del Patto educativo di corresponsabilità di cui al successivo art . 9.
Ogni componente partecipa alla responsabilità di cui al comma precedente secondo il proprio ruolo organico o secondo la propria funzione.
Il mantenimento della disciplina ha luogo secondo il fine di conservare costantemente un ambiente sociale consono all'azione educativa.

Art. 2 (Tipologia delle mancanze disciplinari)
Ai fini del mantenimento della disciplina, si individua la seguente tipologia di comportamenti contrari all'ambiente sociale consono all'azione educativa, elencati per ordine crescente di gravità.
a) occasionale disturbo alla quiete o alla serenità della normale vita scolastica, non congiunto ad atteggiamenti offensivi o ad azioni dannose ( compreso l’utilizzo del telefono cellulare e di altre apparecchiature elettroniche in violazione del divieto di cui all’art.11 del Regolamento d’istituto);
b) occasionale mancato e ingiustificato rispetto delle norme del regolamento d'Istituto riguardanti il rispetto degli orari, la disciplina delle entrate e delle uscite e le giustificazioni delle assenze;
c) protrarsi nel tempo delle infrazioni di cui alle lettere a e b;
d) mancato rispetto di una direttiva ricevuta da un Componente del Personale della Scuola nello svolgimento dei suoi compiti;
e) offese alla dignità personale di altri Allievi o del Personale della Scuola; false dichiarazioni; uso improprio di dati personali (immagini, filmati,registrazioni vocali,…) acquisiti nella comunità scolastica o nel contesto di attività di scuola mediante telefoni cellulari e altri dispositivi elettronici e la loro diffusione a mezzo Mms,pubblicazione su siti internet, inserimento in blog o nei social media o comunque divulgati in altre forme ,senza l’osservanza di quanto previsto dalla vigente normativa in materia di utilizzo e diffusione di dati personali con riferimento all’informazione preventiva e all’acquisizione del consenso e in violazione delle norme della L. 71/2017 (Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyber bullismo) e dell’apposito Regolamento scolastico per un uso consapevole della rete internet a scuola (del. 83/2017 del Consiglio d’istituto)
f) offese al decoro all’igiene e alla salubrità dell’ambiente scolastico, al buon nome della scuola ed alla sua dignità di servizio pubblico;
g) danneggiamenti all’ambiente scolastico, al patrimonio dell'Istituto o alla altrui proprietà;
h) offese alla morale e ai sentimenti etici e religiosi;
i) atteggiamenti persecutori o prevaricatori nei confronti di altre Persone;
l) violenze personali.
m) comportamenti che costituiscono fatti di rilevanza penale o quando il permanere nella scuola dello studente possa essere causa di pericolo per l’incolumità delle persone

Art. 3 (Attenuanti ed aggravanti)
Costituiscono attenuante:
a) la involontarietà;
b) il mancato controllo emotivo in relazione alla sua breve estensione nel tempo ed all'età dell'Allievo;
c) la situazione di handicap psichico;
d) l'immediato e leale riconoscimento della gravità dell'infrazione;
e) la provocazione ricevuta.
Costituiscono aggravante:
a) la recidiva;
b) l'aver commesso la mancanza in situazione pericolosa, nei laboratori e durante le visite guidate, i viaggi d'istruzione, gli scambi culturali e gli stage esterni;
c) il carattere di gruppo.

Art. 4 (Sanzioni)
Le sanzioni irrogabili sono:
a) ammonizione verbale
b) allontanamento temporaneo dalla classe;
c) ammonizione scritta(rapporto disciplinare)
d) richiamo scritto ai propri doveri;
e) censura (dichiarazione scritta di biasimo);
f) allontanamento dalla scuola fino a cinque giorni;
g) allontanamento dalla scuola fino a quindici giorni;
h) allontanamento superiore a 15 giorni
i) allontanamento fino al termine dell’anno scolastico e allontanamento fino al termine dell’anno scolastico con esclusione dallo scrutinio finale o dall’ ammissione all’esame di stato
Per le infrazioni di cui alle lettere a e b dell'art. 2 si applicano le sanzioni di cui alle lettere a, b, c e d.
Per le infrazioni di cui alle lettere c e d dell'art. 2 si applicano le sanzioni di cui alla lettera e.
Per le infrazioni di cui alle lettere e, f e g dell'art. 2 si applicano le sanzioni di cui alle lettere e e f.
Per le infrazioni di cui alle lettere h, i e l dell'art. 2 si applicano le sanzioni di cui alle lettere f e g.
Per le infrazioni di cui alla lettera m ) dell'art. 2 si applicano le sanzioni di cui alla lettera h commisurate alla particolare gravità dei comportamenti tenuti dagli studenti . Le sanzioni di cui alla lett. h) si applicano anche per violazioni di cui alle lettere da e) a l) dell'art. 2, di particolare gravità a giudizio dell’organo competente all’irrogazione . In ogni caso , comunque le sanzioni di cui alla lett. h possono essere irrogate quando ricorrono contemporaneamente le seguenti condizioni:

  • devono essere stati commessi reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana ( ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale etc.), oppure deve esservi una concreta situazione di pericolo per l’incolumità delle persone ;
  • il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell’allontanamento fino a 15 giorni.

Le sanzioni di cui alla lett. i) si applicano quando a giudizio del Consiglio d’istituto i fatti contestati agli studenti configurino violazioni di particolare gravità o ripetutamente reiterate o, comunque, tali da ingenerare un allarme sociale e ricorrano contemporaneamente le seguenti 2 condizioni:
1) situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale;
2) non sono esperibili, a giudizio del Consiglio d’istituto, interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l’anno scolastico;
L’esclusione dallo scrutinio o dall’esame di stato , quale espressione più pesante della sanzione di cui alla lett. i) viene irrogata dal consiglio d’istituto nei casi di particolare gravità e allarme sociale e ambientale.
In caso di irrogazione nello stesso anno scolastico per due volte delle sanzioni del richiamo scritto ai propri doveri ( lett.d ) e  della censura (dichiarazione scritta di biasimo) (lett.e)   oppure per tre volte della sanzione dell’ammonizione scritta(rapporto disciplinare) (lett.c) al verificarsi di una violazione del regolamento ugualmente sanzionabile con analoga sanzione sarà  aperta la procedura prevista dagli artt. successivi per l’irrogazione della sanzione  dell’allontanamento dalle lezioni fino a 5gg.
Di norma in caso di aggravante si applica la sanzione superiore, in caso di attenuante quella inferiore, salvo il caso delle sanzioni di cui alla lett. i) la cui applicazione non può che essere il frutto di un apprezzamento approfondito del contesto e della gravità delle violazioni e non il risultato della semplice corrispondenza tra infrazione e sanzione prevista dal presente regolamento.

Conversione delle sanzioni
Nel caso di sanzioni che prevedono l’allontanamento dalle lezioni fino a 15 gg. ,in occasione della prima irrogazione ,deve essere sempre offerta allo studente la possibilità di conversione della sanzione in attività a favore della comunità scolastica, individuata dall’organo irrogante , salvo che nei casi in cui i comportamenti sanzionati non riguardino danni all’incolumità psico-fisica delle persone: in tale ultimo caso l’organo irrogante potrà valutare l’opportunità di non concedere la possibilità della sanzione alternativa, fermo restando che durante il periodo di allontanamento dovranno essere comunque previsti modalità di raccordo tra alunno sanzionato e scuola .
Nel caso di irrogazione di sanzione successiva alla prima l’organo irrogante valuterà di volta in volta l’opportunità di offrire la possibilità di conversione della sanzione in attività a favore della comunità scolastica con frequenza regolare delle lezioni oppure con frequenza ridotta (in quest’ultimo caso finalizzata a garantire il collegamento con lo sviluppo dell’attività didattica ) .
In ogni caso, comunque, in occasione dell’irrogazione di sanzione dell’allontanamento fino a 15 gg. deve essere previsto almeno un incontro tra il docente tutor, lo studente e la famiglia finalizzato a favorire il maturare della consapevolezza dei propri comportamenti da parte dello studente e a favorirne il rientro responsabile nella comunità scolastica .
Nel caso di irrogazione di sanzione di allontanamento dalle lezioni superiore a 15gg., non accompagnata da esclusione dallo scrutinio finale o da non ammissione all’esame di stato,il Consiglio d’istituto definirà contestualmente all’irrogazione della sanzione un percorso di recupero educativo finalizzato all’inclusione,alla responsabilizzazione e al reintegro nella comunità scolastica, che potrà articolarsi con frequenza parziale delle lezioni,attività a favore della comunità scolastica, incontri programmati d’intesa con la famiglia e /o gli operatori sociali, o con altre forme di volta in volta individuate dallo stesso Consiglio.

Sanzioni accessorie.

  • In caso di violazione del divieto di utilizzo del cellulare e di altre apparecchiature elettroniche oltre alla sanzione irrogata in base alle disposizioni che precedono sarà sempre applicata la sanzione accessoria del sequestro temporaneo dell’apparecchiatura con restituzione della medesima al termine delle lezioni o ,nei casi di recidiva, con riconsegna al genitore appositamente convocato nei giorni successivi a quello dell’evento .
  • In caso di alunni diversamente abili che si siano resi protagonisti di violazioni disciplinari potranno essere adottati dal dirigente scolastico e dai consigli di classe provvedimenti diversi da quelli indicati alle precedenti lettere da a) a h) che tengano conto delle specifiche caratteristiche della disabilità , anche d’intesa con gli operatori sanitari di riferimento e con le famiglie degli alunni. I suddetti provvedimenti potranno essere adottati sia contestualmente alle sanzioni di cui alle lettere da a) a h) che in alternativa alle medesime.
  • In tutti i casi di irrogazione di sanzioni disciplinari di cui alla lett. e),f),g),h) unitamente alla sanzione potrà essere disposta dal consiglio di classe quale sanzione accessoria l’esclusione dalla partecipazione a visite guidate o a viaggi d’istruzione

 Art. 5 (Procedura)
Ogni procedimento disciplinare nei confronti degli Allievi prevede la contestazione degli addebiti e la possibilità di difesa e giustificazione da parte degli Interessati.
La contestazione degli addebiti può essere esclusivamente verbale solo nel caso di procedimenti che prevedano le sanzioni di cui alle lettere a, b e c dell'art. 4.
In ogni altro caso la contestazione degli addebiti avviene per iscritto ed è comunicata agli Esercenti la potestà in caso di minorenni.
La contestazione di addebiti contiene espressamente il tempo per la presentazione di giustificazioni o memorie difensive. Il termine assegnato per la presentazione di giustificazioni e memorie non può essere inferiore a 5 gg. dalla notifica delle contestazioni. Il procedimento disciplinare deve concludersi entro 30gg. dalla data di presentazione dell’eventuale nota a difesa e giustificazione da parte dello studente e ,in mancanza, del termine per la presentazione delle note a difesa.
Nella lettera di contestazione viene anche comunicata la data di convocazione dello studente (con la presenza dei genitori se minorenne) davanti all’organo competente a irrogare la sanzione.
Le sanzioni di cui alle lettere d, e, f , g, h ,i sono comunicate per iscritto agli Alunni interessati ed agli esercenti la potestà di Genitore. Se inflitte ai maggiorenni, vengono comunicate per iscritto ai Genitori, a meno che l'Allievo interessato non abbia espressamente richiesto per iscritto , al raggiungimento della maggiore età, di non inviare comunicazioni ai Genitori stessi.
Le sanzioni di cui alle lettere e, f , g ,h e i sono trascritte sulla pagella e sul registro dei voti.
In caso di allontanamento dalle lezioni con facoltà di conversione della sanzione in attività a favore della comunità scolastica , il provvedimento è notificato ai Genitori e allo studente in tempo utile affinché possa essere esercitata tale facoltà , prevedendo almeno 5gg. tra la data della comunicazione del provvedimento e la decorrenza della sanzione.

Art. 6 (Procedura speciale )
Nel caso di violazioni di cui alle lett. i), l) e m) , quando ricorrano a giudizio del dirigente scolastico pericoli per l’incolumità delle persone,lo stesso potrà disporre in via d’urgenza l’allontanamento dalle lezioni notificando allo studente e ai genitori contestualmente al provvedimento di allontanamento in via d’urgenza anche la convocazione , per essere ascoltati , per la riunione dell’organo competente a irrogare la sanzione che dovrà essere obbligatoriamente fissata non oltre il terzo giorno successivo a quello dell’allontanamento.
In tale caso , prevedendo il comma precedente la possibilità dell’audizione dello studente e dei genitori da parte dell’organo competente ,il termine per la presentazione di memorie difensive scritte scade il giorno precedente quello fissato per la riunione dell’organo medesimo.

Art. 7 (Organi competenti)
L'istruttoria di ogni procedimento disciplinare è competenza del dirigente scolastico.
Fanno parte dell'istruttoria il recepimento del rapporto sulla infrazione che può essere sia in forma orale che scritta , gli accertamenti, compreso l’eventuale audizione preliminare da parte del dirigente dello studente se ritenuta opportuna, la discrezionalità sull'avvio del procedimento, la contestazione degli addebiti e la eventuale relazione all'organo competente ad erogare la sanzione.
Le sanzioni di cui alle lettere a, b e c dell’art. 4 sono di competenza dei Docenti.
Le sanzioni di cui alle lettere d e e dell’art. 4 sono di competenza del dirigente scolastico.
Le sanzioni di cui alle lettere f e g dell’art. 4 sono di competenza del Consiglio di Classe della classe cui l'Alunno Interessato appartiene.
Le sanzioni di cui alle lett. h e i dell’art. 4 sono di competenza del Consiglio d’istituto
L’organo competente , esaminati gli atti istruttori e ascoltato lo studente ( se presente) che ,se minorenne, potrà essere accompagnato dai genitori., procede alla deliberazione in ordine al procedimento disciplinare che può concludersi con l’irrogazione della sanzione o con l’archiviazione del procedimento.
L’organo decide anche in caso di non comparizione dell’alunno e/o dei genitori alla data di riunione dell’organo , comunicata contestualmente con la contestazione degli addebiti; in tal caso la decisione si basa sulle risultanze dell’istruttoria effettuata dal dirigente.
Per le decisioni in materia disciplinare il Consiglio di Classe si riunisce con tutte le sue componenti.
Le sedute dei Consigli convocate ai sensi e per le finalità del presente titolo, poiché trattano di Persone, sono riservate ai componenti e non pubbliche e vige l'obbligo del segreto d'ufficio per tutti i componenti stessi. Il verbale ed ogni altro atto sono riservati. Se ne può rilasciare copia o autorizzare la visione ai sensi delle norme vigenti sulla trasparenza amministrativa.
Le riunioni dei consigli di classe o d’istituto , convocate ai sensi e per le finalità del presente titolo, sono valide se risultano presenti la metà dei componenti più uno e le delibere sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti. Nelle votazioni in ordine all’irrogazione di sanzioni disciplinari non è ammessa l’astensione.
Nel periodo che intercorre tra la data d’inizio delle lezioni e la data fissata annualmente per l’elezione dei rappresentanti dei genitori e degli studenti nei consigli i medesimi, per le finalità di cui al presente titolo, operano nella sola componente docenti in mancanza di rappresentanti eletti delle altre due componenti.
Qualora l’alunno a cui sono state mosse contestazioni di addebito o il suo genitore siano anche componenti dell’organo chiamato a valutarne il comportamento ai fini dell’applicazione del presente regolamento, gli stessi non potranno esercitare alcun potere deliberante in ordine al procedimento disciplinare.
Ogni organo può erogare la sanzione di cui alle lettere precedenti dell'art.4 rispetto a quella assegnata alle proprie competenze dal presente articolo.

Art. 8 (Organo di Garanzia)
L’Organo di garanzia di cui all'art. 5, comma 1, del DPR 249/1998 come modificato dall’art. 2 del DPR 235/2007, con funzione di esame dei ricorsi presentati dagli interessati in materia di sanzioni disciplinari., è costituito come segue:
n. 1 membro della componente Docenti, designato dal Consiglio d’istituto;
n. 1 membro della componente studentesca eletto dai rappresentanti degli studenti eletti in Consiglio d’istituto;
n. 1 membro della componente genitori eletto dai rappresentanti dei genitori eletti in Consiglio d’istituto
L’organo di garanzia di cui al presente articolo è presieduto dal dirigente scolastico .
Le funzioni di segretario sono svolte dal membro docente.
In casi di assenza del Presidente, l’Organo è presieduto dal membro più anziano d'età.
Le riunioni sono valide solo in presenza della metà più uno dei membri .
In caso di parità nelle decisioni assunte a maggioranza assoluta dei presenti, prevale il voto del Presidente.
Non è consentita l'astensione.
Il ricorso deve essere presentato entro e non oltre il termine di 15 giorni dalla notifica dell’irrogazione della sanzione .La decisione sui ricorsi deve intervenire entro e non oltre i 10 gg. successivi alla presentazione del reclamo; se ciò non accade la sanzione si intende confermata.
L'istruttoria dei ricorsi è compito del dirigente scolastico che presenta all’organo una relazione riferita alla situazione di fatto e di diritto e corredata dal proprio parere motivato.
Le decisioni dell’organo ,difformi in tutto o in parte dal parere motivato di cui al comma precedente sono valide se corredate da congrua motivazione sulla discrepanza. In ogni caso, comunque, le deliberazioni dell’organo devono essere opportunamente motivate (la motivazione può anche semplicemente consistere nel richiamare il prescritto parere del dirigente).
Avverso le sanzioni di cui alle lettere a e b dell'art. 4 è ammesso, al fine di semplificare le procedure, anche reclamo al Capo d'Istituto da parte dell'Allievo interessato, ferma restando la facoltà dell’interessato stesso di adire l’organo di garanzia se non soddisfatto in prima istanza.
Il consiglio d’istituto in sede di designazione –elezione dei componenti l’organo designerà anche membri supplenti che possano garantire il funzionamento dell’organo  in caso di incompatibilità tra la Persona del Ricorrente e quella di un Membro effettivo (parentela entro il terzo grado, affinità entro il 2° grado,coincidenza del sanzionato o del suo genitore o di eventuale danneggiato diretto dai comportamenti del sanzionato con un membro dell’organo di garanzia).

Art. 9 ( Patto educativo di corresponsabilità)
In base all’art. 5-bis del DPR 249/98 introdotto dall’art. 3 del DPR 235/2007 contestualmente all’iscrizione viene sottoscritto dalla scuola, da un esercente la patria potestà e dallo studente un patto educativo di corresponsabilità che definisce reciproci diritti e doveri nei rapporti tra istituto scolastico, studenti e famiglie.
I contenuti del Patto che,una volta sottoscritto ha validità per l’intera permanenza dello studente tra gli iscritti della scuola, sono stabiliti con delibera del Consiglio d’istituto così come le eventuali modifiche degli stessi. In caso di modifica dei contenuti del Patto durante la permanenza dello studente nella scuola si procederà a nuova sottoscrizione .
La sottoscrizione del patto da parte di genitori e studenti deve avvenire al momento dell’iscrizione all’istituto e per gli alunni delle classi prime al momento della conferma dell’iscrizione .
La sottoscrizione del Patto da parte del rappresentante legale dell’istituto è implicita con l’accoglimento della domanda d’iscrizione.



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