TITOLO I.
Del funzionamento degli organi collegiali

Principi generali

Tutte le diverse componenti della scuola devono partecipare con responsabilità e spirito democratico, collaborando attivamente per poter contribuire alla formazione personale, culturale e professionale dei giovani ed al loro responsabile inserimento nella realtà sociale.
I rapporti tra i singoli o tra gruppi dovranno essere sempre improntati a correttezza ed al pieno rispetto delle idee e della personalità altrui.
Ogni classe è una comunità di lavoro e di ricerca, individuale e collettiva, guidata dagli insegnanti.
I rapporti tra docenti e studenti si basano sul colloquio e sulla collaborazione.

SEZIONE I: Organi Collegiali

Convocazione.
La convocazione degli organi collegiali deve essere effettuata con un congruo preavviso, di regola non inferiore ai cinque giorni dalla data della riunione.
La convocazione deve essere effettuata con comunicazione scritta, diretta ai singoli componenti l’organo e mediante affissione all’albo.
Detta comunicazione deve indicare con chiarezza e precisione gli argomenti all’ordine del giorno. Per particolari motivi d’urgenza le riunioni possono essere indette con un preavviso, anche telefonico, più breve, di almeno 3 giorni fatta eccezione per motivate situazioni d’urgenza per le quali l’immediata convocazione dell’organo collegiale competente è indispensabile.
La convocazione si effettua su iniziativa del Presidente dell’organo o su richiesta motivata di almeno 1/3 dei componenti, salvo diversa regolamentazione degli organi stessi prevista dalla legge.

Validità sedute
La seduta si apre all’ora indicata nell’avviso di convocazione e diventa valida a tutti gli effetti con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica.
Nel numero dei componenti in carica non vanno computati i membri decaduti dalla carica e non ancora sostituiti.
Il numero legale deve sussistere non solo al principio della seduta, ma anche al momento della votazione.

Programmazione delle attività degli organi collegiali.
Ciascun organo collegiale programma la propria attività nel tempo, in rapporto alle proprie competenze in modo da assicurare uno svolgimento ordinato e finalizzato delle attività stesse, predisponendo un calendario per la discussione di argomenti omogenei di cui sia possibile prevedere la necessità di adottare decisioni, esprimere pareri o formulare proposte, in conformità a quanto stabilito dal P.O.F..

Svolgimento coordinato delle attività degli organi collegiali.
Ciascun organo collegiale opera in modo coordinato con gli altri organi collegiali che esercitano competenze parallele o confluenti in determinate materie.
Sarà cura del Dirigente Scolastico promuovere l’attuazione pratica di tale coordinamento, tenendo conto dei vincoli relativi agli obblighi di servizio del personale scolastico ed alle esigenze delle varie componenti

Modalità di svolgimento delle sedute e delle attività degli organi collegiali.
Fatte salve le disposizioni di legge e ministeriali, lo svolgimento delle sedute e delle attività del Consiglio d’Istituto, del Collegio dei Docenti, del Consiglio di Classe, del Comitato per la valutazione del servizio dei Docenti, del Comitato studentesco e del Comitato dei Genitori, è regolato da apposite norme interne adottate da ciascun organo.

Elezione degli organi collegiali.
Salvo diverse disposizione di legge o ministeriali, le elezioni per gli organi collegiali di durata annuale hanno luogo nello stesso giorno (ed entro il secondo mese dall’inizio dell’anno scolastico).

Pubblicità degli atti del Consiglio d’Istituto.
La pubblicità degli atti del Consiglio d’Istituto avviene mediante affissione, in apposita sezione del sito internet della scuola, della copia integrale del verbale della della seduta.
Sarà assicurata la massima conoscenza degli atti stessi anche con l’emanazione di apposite circolari dirette agli interessati.
Gli atti e le deliberazioni del consiglio sono pubblici salvo i casi in cui l’ordine del giorno preveda la discussione su fatti inerenti singole persone o su casi di coscienza.

SEZIONE II: Assemblee degli studenti e dei genitori

Diritto di assemblea
Gli studenti e i genitori della scuola hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della scuola, secondo le modalità previste dai successivi articoli.

Assemblee studentesche
Le assemblee studentesche costituiscono occasione di partecipazione democratica per l’approfondimento dei problemi della scuola e della società in funzione della formazione culturale e civile degli studenti.
Le assemblee studentesche possono essere di classe o di istituto.
In relazione al numero degli alunni ed alla disponibilità dei locali l’assemblea di istituto può articolarsi in assemblea di classi parallele.
I rappresentanti degli studenti nei consigli di classe possono esprimere un comitato studentesco di istituto.
Il comitato studentesco può esprimere pareri o formulare proposte direttamente al Consiglio di Istituto.
E’ consentito lo svolgimento di una assemblea di istituto ed una di classe al mese nel limite, la prima, delle ore di lezione di una giornata e, la seconda, di due ore. Le assemblee di classe e di Istituto non possono essere tenute sempre lo stesso giorno della settimana durante l’anno scolastico.
Altra assemblea mensile può svolgersi fuori dell’orario delle lezioni, subordinatamente alla disponibilità dei locali.
Alle assemblee di istituto, svolte durante l’orario delle lezioni, ed in numero non superiore a quattro, può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire nell’ordine del giorno. Detta partecipazione deve essere autorizzata dal Consiglio d’istituto.
A richiesta degli studenti, le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo.
Non possono aver luogo assemblee nel mese conclusivo delle lezioni. All’assemblea di classe o di istituto possono assistere, oltre al preside od un suo delegato, i docenti che lo desiderino.

Funzionamento delle assemblee studentesche.
L’assemblea di istituto deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento che viene inviato in visione al Consiglio di Istituto.
L’assemblea di istituto è convocata su richiesta della maggioranza del comitato studentesco di istituto o su richiesta del 10% degli studenti.
La data di convocazione e l’ordine del giorno dell’assemblea devono essere preventivamente presentati al Dirigente Scolastico e comunque almeno cinque giorni prima della convocazione.

Durante le assemblee studentesche d'Istituto, svolte di regola nel Palazzetto dello Sport assegnato all'Istituto o in locali esterni alla scuola e consoni ad ospitare l'intera scolaresca in un'unica soluzione, la vigilanza sui moduli d’accesso ai locali è svolta direttamente dagli studenti promotori che assicureranno che il lavori dell’assemblea si svolgano in modo corretto e senza il verificarsi di danni o pericoli dovuti al libero accesso alla sede di riunione. Il personale docente potrà assistere in qualunque momento ai lavori dell’assemblea .
Il Capo d'Istituto, preso atto dei locali proposti per l'uso di cui al comma precedente, assicurerà la disponibilità dei locali e potrà intervenire in qualunque momento, o delegare all’intervento uno o più docenti ,in caso che i lavori dell’assemblea non si svolgano in modo regolare o ravvisi pericolo per l’incolumità di persone o cose o per ragioni di ordine pubblico. Il Dirigente Scolastico ha in ogni caso potere di intervento nel caso di violazione del regolamento o in caso di constata impossibilità di ordinato svolgimento dell’assemblea.
Gli Allievi saranno convocati direttamente nei locali di cui al comma precedente per il tempo d'inizio dell'Assemblea e da lì verranno congedati nell'orario previsto nella circolare interna di convocazione. Le Famiglie saranno rese edotte con comunicazione inserita sul sito internet della scuola della data e dell’orario dell’assemblea.
Il comitato studentesco, ove costituito e composto dai rappresentanti di classe degli studenti e dai rappresentanti studenteschi in consiglio d’istituto , ovvero il presidente eletto dall’assemblea, garantisce l’esercizio democratico dei diritti dei partecipanti.

Assemblee dei genitori
Le assemblee dei genitori possono essere di sezione, di classe o di istituto.
I rappresentanti dei genitori nei consigli di classe possono esprimere un comitato dei genitori dell’istituto.
Qualora le assemblee si svolgano nei locali dell’istituto, la data e l’orario di svolgimento di ciascuna di esse debbono essere concordate di volta in volta con il Dirigente Scolastico.
Nel caso previsto dal comma 3 l’assemblea di sezione o di classe è convocata su richiesta dei genitori eletti nei consigli di classe; l’assemblea di istituto è convocata su richiesta del presidente dell’assemblea, ove sia stato eletto, o della maggioranza del comitato dei genitori, oppure qualora lo richiedano il 10% degli aventi diritto.
Il Dirigente Scolastico, sentita la Giunta Esecutiva del Consiglio di Istituto , autorizza la convocazione e i genitori promotori ne danno comunicazione mediante affissione di avviso all’albo, rendendo noto anche l’ordine del giorno. L’assemblea si svolge fuori dall’orario delle lezioni.
L’assemblea dei genitori deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento che deve essere inviato in visione al Consiglio di Istituto.
In relazione al numero dei partecipanti e alla disponibilità dei locali, l’assemblea di istituto può articolarsi in assemblee di classi parallele.
All’assemblea di sezione, di classe o di istituto possono partecipare con diritto di parola il Dirigente Scolastico e i docenti rispettivamente della sezione, della classe o dell’istituto.

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