TITOLO II.
Della vigilanza sugli Alunni, del divieto di fumo e dell’ uso di dispositivi elettronici personali (modificato con delibera  24/2019 del Cd’I)


Art.1
Alla vigilanza sugli Alunni provvede il Personale in servizio presso l'Istituto, con la qualifica di Docente o Collaboratore scolastico, secondo le rispettive mansioni, fatto salvo il caso di cui al successivo articolo.
In caso di copresenza di Docenti dovuta a programmazione ordinaria o straordinaria, la responsabilità è solidale .
La vigilanza sugli studenti , con le modalità di cui agli articoli che seguono ,si estende    dai  5 minuti antecedenti  il suono della campanella d’inizio delle lezioni  all’ora  di uscita degli studenti al termine delle lezioni e si esplica unicamente all’interno dei locali  scolastici.
L’accesso alla scuola, all’ingresso la mattina, è consentito   solo dai 2  ingressi principali “San Giovanni Bosco” e “Cennini”. Qualora nei diversi anni scolastici l’orario d’ingresso non coincida tra sezione liceale e professionale  l’ingresso degli studenti  nei 5 minuti precedenti   il suono della campanella d’inizio delle lezioni  è consentito per gli studenti del Liceo dall’ingresso principale (lato Via dei Mille) e per gli studenti dell’IPSIA dall’ingresso principale Cennini (lato cortile Cennini).
La vigilanza cessa con l’uscita degli alunni dalla porte di accesso dell’istituzione scolastica (gli accessi consentiti per defluire dalla scuola in modo ordinato  e al fine di evitare intasamenti lungo le scale sono cinque : ingresso principale  San Giovanni Bosco lato Via dei Mille , accesso laterale piano terra capolinea autobus lato Via dei Mille, accesso principale  Cennini lato piazzale d’ingresso   Cennini  ,). Non è consentito defluire dalla scuola dalle altre uscite di sicurezza.
Al termine dell’orario di lezione,  dopo l’uscita degli studenti dalle porte di accesso consentite sopra indicate  non si esplica alcuna vigilanza  nelle pertinenze della scuola ( i cortili interni  e   le aree  a verde e i   marciapiedi prospicienti le porte d’accesso  ) qualora gli studenti vi si trattengano una volta usciti dalle tre porte di accesso consentite.

Art.2
Nel caso di svolgimento di lezione o esercitazione tenuta o coordinata da Esperto esterno  lo stesso  assumerà l'obbligo di vigilanza per la durata della lezione o dell'esercitazione o della visita per la quale ha ricevuto  l’incarico dall'Istituto.
Qualora sia prevista la presenza di un docente dell'Istituto con funzioni di tutoraggio, la responsabilità sarà solidale.

Art.3
Le funzioni di vigilanza del Personale d'Istituto sono regolate dagli articoli che seguono nella gestione ordinaria dell'Istituto.
Il Capo d'Istituto può con circolari interne e/o ordini di servizio , nella materia di cui al presente titolo, emanare disposizioni di dettaglio o di integrazione non in contrasto con le disposizioni del presente  titolo , con validità per l’anno scolastico di emanazione della circolare interna o dell’ordine di servizio eventuali.


Art.4
L’accesso all’istituto da parte degli alunni è consentito 5 minuti prima del suono della campanella d’inizio delle lezioni. In fase d'entrata, gli Alunni sono vigilati negli atri e nei corridoi dal Personale collaboratore scolastico ,equamente distribuito nei vari spazi in relazione al numero di unità in servizio previste dalla turnazione  giornaliera stabilita dal Direttore dei servizi generali e amministrativi DSGA sulla base delle esigenze organizzative e delle direttive ricevute dal dirigente scolastico  e sentita  l'Assemblea del Personale ATA.

La turnazione di cui al precedente comma può essere concordata verbalmente tra il DSGA e il Personale collaboratore scolastico , in considerazione della flessibilità, complessità e lunga durata dell'orario scolastico in tutte le sue articolazioni.
Nelle giornate in cui si ravvisino condizioni atmosferiche che potrebbero costituire nocumento alla salute fisica degli Allievi, essi potranno essere ammessi negli atri d'ingresso prima dell’orario indicato  al primo capoverso del presente articolo , comunque mai prima delle ore 8.00. In tale ultimo caso è prevista solo una sorveglianza generica sugli accessi dell'atrio stesso a cura dei collaboratori scolastici in servizio.
I Docenti si troveranno nelle classi ove svolgeranno la prima ora di lezione con cinque minuti di anticipo rispetto all'inizio della lezione.
Gli Alunni potranno entrare nelle rispettive classi durante i cinque minuti di cui al comma  2 del presente articolo. Su di loro vigileranno i Docenti.
Gli stessi docenti , in servizio all’ultima ora di lezione, al termine dell’orario delle lezioni avranno cura di controllare che il deflusso dall’aula avvenga in modo ordinato  così come i collaboratori scolastici in servizio al termine dell’orario delle lezioni controlleranno che, sempre in maniera ordinata, gli studenti defluiscano lungo i corridoi verso le porte di accesso  all’istituto da cui è consentita l’uscita.

Art.5
Durante la breve interruzione concessa nel corso della mattinata per consumare colazioni e per breve ricreazione, i Docenti avranno compiti di vigilanza all’interno della classe ove hanno svolto la lezione precedente e nel tratto di corridoio immediatamente prospiciente la porta d’ingresso dell’aula e compreso tra le pareti dell’aula incidenti sul medesimo corridoio(perpendicolari al corridoio).
La vigilanza nei corridoi e nei cortili interni è affidata ai collaboratori scolastici in servizio ai piani, secondo i criteri di cui all’art. 4 del presente Regolamento. Il dirigente scolastico può disporre , se lo ritiene opportuno, un incremento della vigilanza sui cortili qualora venisse autorizzato l’utilizzo degli stessi  durante la ricreazione , disponendo l’impiego allo scopo anche di personale docente che si  fosse dichiarato disponibile.
Non svolgeranno la vigilanza di cui al primo comma del presente articolo solo i Docenti che, in base all'orario settimanale delle lezioni o a variazioni momentanee intervenute, sono tenuti a raggiungere nell'ora successiva una diversa sede scolastica. In tal caso ne renderanno edotti i collaboratori scolastici in servizio al piano in cui trovasi la classe.

Art.6
Il periodo di tempo che intercorra tra la fine dell'orario mattutino e l'orario d’inizio di qualsiasi impegno scolastico programmato per il pomeriggio non è considerato tempo scolastico, né potranno attivarsi forme di vigilanza sugli Allievi.
L'allievo che acceda ai locali scolastici nel periodo di cui al comma precedente è considerato come pubblico esterno che accede agli Uffici o visiti la Scuola.

Art.7
Gli Allievi dell'Istituto non possono  di norma recarsi, se non autorizzati, in atri e corridoi ove non insistano le aule occupate dalla classe di appartenenza.
Tale divieto  è attenuato durante la ricreazione per consentire agli allievi di rifornirsi di alimenti   reperibili da posizioni fisse di vendita ubicate in due spazi della scuola. Inoltre tale divieto può attenuarsi, al fine di favorire processi di socializzazione tra pari e il maturare dello spirito di comunità ,nel caso vengano attuati progetti che prevedano l’utilizzo dei cortili sia in funzione dell’attività didattica  che durante l’intervallo-ricreazione  previa esplicita autorizzazione del dirigente scolastico. In tali casi la vigilanza si realizza con le modalità di cui al secondo capoverso dell’art.5.

Art.8
Durante le assemblee studentesche d'Istituto, svolte di regola nel Palazzetto dello Sport assegnato all'Istituto o  nell’Auditorium del plesso scolastico condiviso con altre istituzioni scolastiche o in locali esterni alla scuola e consoni ad ospitare l'intera scolaresca in un'unica soluzione o in due turni di assemblea , la vigilanza sui moduli d’accesso ai locali è svolta direttamente dagli studenti promotori ,che assicureranno che il lavori dell’assemblea si svolgano in modo corretto e senza il verificarsi di danni o pericoli dovuti al libero accesso alla sede di riunione.
Il personale docente potrà assistere in qualunque momento ai lavori dell’assemblea .

Il Capo d'Istituto, preso atto dei locali proposti per l'uso di cui al primo comma  del presente articolo, assicurerà la disponibilità dei locali e potrà intervenire in qualunque momento, o delegare all’intervento uno o più docenti ,in caso che i lavori dell’assemblea non si svolgano in modo regolare o ravvisi pericolo per l’incolumità di persone o cose o per ragioni di ordine pubblico.

Gli Allievi saranno convocati direttamente nei locali di cui al primo comma  per l’ora d'inizio dell'Assemblea e da lì verranno congedati nell'orario previsto  per la conclusione dei lavori assembleari come specificato nella circolare interna di convocazione. Le Famiglie saranno rese edotte con comunicazione inserita sul sito internet della scuola della data e dell’orario dell’assemblea con la medesima circolare prima citata.

Art.9
Per lo svolgimento di stage, attività di tirocinio o gare sportive presso Aziende, Enti e Impianti  sportivi esterne alla scuola, gli Studenti interessati potranno essere convocati direttamente presso i luoghi di cui sopra, sede delle attività specificate e da  lì essere congedati,con modalità che verranno previste in base all’organizzazione dell’attività da parte della scuola.
Le Famiglie degli Allievi saranno rese edotte della convocazione e del congedo di cui al primo comma del presente articolo tramite comunicazione che potrà riferirsi anche all’intera durata del progetto  se di durata superiore  ad 1 giorno o  al  singolo evento giornaliero.
Art.10
Nel caso di visite guidate e di uscite didattiche di una giornata la vigilanza sugli studenti da parte dei docenti inizia nel luogo ( che può essere anche diverso dalla sede scolastica) e all’ora fissata per il ritrovo e la presa in consegna degli studenti  e  preventivamente  portati  a conoscenza delle famiglie. Analogamente la stessa vigilanza cessa  con il termine dell’attività  e  all’ora e nel luogo  stabilito e comunicato alla famiglia . Gli studenti devono partecipare a tutte le fasi dell’uscita didattica fino all’ora e nel luogo  fissato   per la cessazione dell’attività comunicati alla famiglia che, come per il ritrovo, può essere diverso dalla sede scolastica., salvo diversa specifica autorizzazione da rilasciarsi , se lo ritiene opportuno, dal dirigente scolastico o dal docente responsabile dell’uscita , previa richiesta preventiva della famiglia.
Nel caso di viaggi d’istruzione, scambi e soggiorni studio , fermo restando quanto detto nel precedente capoverso con riferimento all’inizio e al termine dell’obbligo di vigilanza sugli alunni si rappresenta come la vigilanza durante il pernottamento  non si esplichi in maniera diretta e con la presenza fisica  da parte dei docenti  ma attraverso  un controllo indiretto costituito dall’indicazione  agli studenti di regole di comportamento  cui attenersi  scrupolosamente , la cui osservanza costituisce un preciso dovere per gli studenti stessi , e garantendo agli studenti un’ agevole reperibilità del docente ,in caso di necessità, compatibilmente con  la sistemazione  alberghiera o di ospitalità diversa ,se scambio o soggiorno studio, prevista dall’organizzazione dell’attività.

Art.11
Nella scuola è fatto assoluto divieto di fumare. In caso di inosservanza del divieto si applicano le sanzioni pecuniarie previste dalla vigente normativa in materia. Il divieto di fumare, oltre alle aule,laboratori e locali assimilati , è esteso anche ai bagni , ai corridoi e ad ogni altro locale scolastico, compreso le pertinenze esterne (cortili  ,  aree a verde  , marciapiedi, pianerottoli esterni, area coperta davanti porta d’ingresso principale lato via dei mille).
E’ fatto assoluto divieto di utilizzare in orario di lezione e durante l’attività didattica il telefono cellulare e altri dispositivi elettronici personali  .
L’utilizzo di tali apparecchiature in violazione del divieto anzidetto da parte degli studenti rappresenta un elemento di distrazione sia per chi lo usa che per i compagni, oltre che una grave mancanza di rispetto per il docente configurando, pertanto, un’infrazione disciplinare sanzionabile. L’eventuale comunicazione tra studente e famiglia in caso di necessità durante l’orario scolastico è garantita attraverso le linee telefoniche dell’istituto .
Il divieto di utilizzo all’interno della scuola di telefoni cellulari per uso personale si estende anche al personale  .
La violazione del divieto da parte del personale configura violazione degli obblighi di servizio e come tale rileva a fini disciplinari.
Al divieto si può derogare :

  1. per gli studenti  quando  l’uso  sia esplicitamente previsto  per lo svolgimento di attività didattica e previa autorizzazione dei docenti.
  2. per i docenti per la compilazione del registro elettronico e per necessità connesse con l’organizzazione dell’attività didattica non altrimenti soddisfabili  tramite le  attrezzature della scuola

per il restante personale per esigenze di servizio non altrimenti soddisfabili  tramite le  attrezzature della scuola

 


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