TITOLO IV.
Della utilizzazione delle attrezzature tecnico-scientifiche e della biblioteca. Del comportamento in aule speciali e laboratori.


Art.14
La cura delle attrezzature tecnico-scientifiche compete al Direttore dei servizi generali e amministrativi(DSGA) in quanto consegnatario dei beni dello Stato.

Art.15
Per gli aspetti tecnici dello svolgimento della funzione di cui al comma precedente, il DSGA si avvale della collaborazione dei Collaboratori Tecnici, ai quali verrà rivolta ogni segnalazione da parte dei Docenti e del Personale Ausiliario.

Art.16
Il Dirigente, all'inizio di ogni anno scolastico, individua con proprio provvedimento i docenti responsabili dei laboratori/aule speciali ai quali il DSGA potrà effettuare la sub- consegna..Art.17 - Ogni lezione svolta in laboratorio o in aula speciale viene registrata su apposito giornale. Ivi vengono trascritti, se del caso, eventi eccezionali che abbiano riferimento al materiale custodito nel locale.

Art.18
L'accesso al laboratorio (reparto, aula speciale, palestra) è consentito a Docenti per attività didattiche con allievi, a gruppi di docenti per corsi di aggiornamento, a singoli Docenti per espletare la preparazione alle attività connesse al laboratorio, a gruppi di allievi sotto la stretta sorveglianza di un Docente e/o del Collaboratore tecnico e/o Responsabile del laboratorio, al personale tecnico per attività di aggiornamento e/o formazione.
Di seguito con l'uso del termine laboratorio si intenderà anche reparto, aula speciale e palestra.

Art.19
Viste le prerogative del laboratorio e in considerazione del fatto che la strumentazione in essi contenuta può essere utilizzata esclusivamente da personale esperto, le classi ed i Docenti di corsi diversi potranno accedere al laboratorio solo previa autorizzazione del responsabile o del Preside, i quali hanno l'obbligo di accertare le relative competenze.

Art.20
Nel caso che persone non espressamente autorizzate intendano accedere al laboratorio dovranno presentare richiesta scritta al Preside e al responsabile di laboratorio nella quale compaiano l'elenco delle persone che intendono usufruire del laboratorio, il/i giorni e l'orario di utilizzo e le motivazioni.
Il Responsabile del laboratorio e/o il Preside si riservano il diritto di permettere l'accesso in base alle esigenze didattiche e alle motivazioni addotte.

Art.21
Le attrezzature in carico al laboratorio non possono essere rimosse per essere utilizzate in altri laboratori senza un preventivo consenso del Responsabile del laboratorio che deve accertare, caso per caso, la possibilità di cedere temporaneamente le attrezzature richieste, in relazione alle esigenze di un regolare svolgimento delle esercitazioni.

Art.22
Prima delle esercitazioni è necessario procedere alla ricognizione delle attrezzature in giacenza nei posti di lavoro, eventuali guasti , rotture o ammanchi devono essere segnalati al Collaboratore tecnico per effettuare l'intervento di propria competenza, al responsabile di laboratorio a all'ufficio tecnico per eventuali addebiti.
Eventuali guasti o anomalie di funzionamento delle attrezzature, che si verificassero durante lo svolgimento delle esercitazioni, vanno segnalate al Collaboratore tecnico, e/o al Responsabile del laboratorio, che provvede se possibile, alla loro riparazione. Se l'intervento del Collaboratore tecnico non fosse sufficiente, il Docente segnalerà il guasto direttamente al responsabile del laboratorio.

Art.23
Il Responsabile di Laboratorio coordina la manutenzione ed i modesti rinnovi delle attrezzature presenti nel laboratorio, basandosi sulla collaborazione degli altri Docenti interessati e raccoglie ed ordina le proposte di acquisto di beni durevoli per l’ammodernamento del laboratorio stesso.

Art.24
Il Collaboratore tecnico è tenuto alla manutenzione periodica e preventiva con il Responsabile di laboratorio di tutte le attrezzature del laboratorio di competenza.
Per agevolare tale lavoro si farà uso di specifiche schede denominate "scheda macchina" opportunamente predisposte.

Art.25
Il personale che accede al laboratorio è ritenuto responsabile, durante le ore di sua permanenza, di rotture e/o disfunzioni alle attrezzature causate da un corretto utilizzo delle stesse. Nel caso in cui vengano provocati, dolosamente o colposamente, danni rilevanti alle attrezzature e/o apparecchiature di laboratorio, le persone che hanno causato i danni stessi potranno essere soggette a sanzioni disciplinari e/o amministrative.

Art.26
E' indispensabile interrompere le esercitazioni con alcuni minuti di anticipo, affichè gli allievi abbiano il tempo di riordinare le attrezzature, i supporti didattici utilizzati (norme, libri, tabelle, cataloghi, etc.) e procedere alla sistemazione delle macchine o del posto di lavoro in modo che il Collaboratore tecnico possa controllarne l'integrità.

Art.27
Il materiale didattico, libri riviste, dispense etc. presenti in reparto e/o in laboratorio può essere richiesto per consultazione, per un tempo massimo di 7 giorni, dai docenti e dagli allievi.
La richiesta va fatta al responsabile di laboratorio, che provvede ad annotare su di un apposito registro il titolo del libro, o dispensa o rivista, l'autore, il nome del Docente o dell'allievo e la data di prelievo. Il richiedente deve, in calce alla registrazione, apporre la propria firma e la data, sia al ritiro che alla consegna.

Art.28
Per evitare il verificarsi di incidenti e nel rispetto della normativa vigente , ogni Docente deve:
a) rendere edotti gli allievi dei rischi cui sono esposti e delle norme di prevenzione;
b) disporre ed esigere l'osservanza delle norme e l'uso dei mezzi di protezione;
c) mettere in evidenza la presenza dei dispositivi di sicurezza nei reparti e le modalità di utilizzo in presenza di imminente e grave pericolo;
d) consentire l'uso, da parte degli studenti, di attrezzature o macchinari in tensione solo sotto la sua sorveglianza;
e) illustrare i cartelli segnalatori ed il modo di rispettarli;
f) rendere obbligatorio l'uso dei dispositivi di protezione individuale.
Inoltre tutti coloro che accedono ad un laboratorio devono:
a) osservare le norme;
b) vietare l'accesso agli estranei e ai non addetti al reparto;
c) usare i dispositivi di sicurezza;
d) segnalare le deficienze dei dispositivi e mezzi di sicurezza e protezione;
e) non rimuovere o modificare i mezzi di protezione senza specifica
autorizzazione del personale per la sicurezza;
f) non compiere operazioni che non siano di loro competenza.

Art.29
Ferme restando tutte le disposizioni di legge in materia di responsabilità e custodia dei beni si esplicita che lo stato dei beni, la loro funzionalità ed il rispetto delle caratteristiche di funzionamento e delle norme di prevenzione e protezione, ivi compresa la distribuzione dell'energia elettrica ai banchi ed alle macchine di laboratorio, sono incombenze e responsabilità di ogni singolo lavoratore della scuola e non solo del Responsabile di laboratorio.
Per le specificità di alcuni laboratori è possibile l'integrazione al presente regolamento.
L'integrazione, proposta dal Responsabile del laboratorio, deve essere sottoposta all'approvazione del dirigente scolastico.
In caso di mancato rispetto di quanto contenuto nel presente regolamento, la Presidenza si riserva il diritto di revoca dell'autorizzazione all'utilizzo del laboratorio in oggetto.

Art.30
Ai responsabili di laboratorio, individuati dal dirigente scolastico, sono affidati compiti di:
a) custodire il materiale didattico, tecnico scientifico in dotazione al laboratorio (o reparto, aula speciale o palestra) (art. 7 D.I. 28/05/75),
b) definire e controllare le modalità di utilizzo e funzionamento del laboratorio (o reparto, aula speciale o palestra) nell'ambito delle direttive generali emanate dal Consiglio d'Istituto;
c) coordinare le richieste dei vari Docenti per l'acquisto di materiali o attrezzature.
d) proporre iniziative per l'aggiornamento relativo alle attrezzature presenti in laboratorio.
e) predisporre la lista del personale autorizzato ad accedere al laboratorio;
f) esprimere parere in merito all'uso del laboratorio da parte di personale non espressamente autorizzato.

Art.31
Per la biblioteca data la sua specificità si inserisce nel presente articolo una regolamentazione specifica :

REGOLAMENTO BIBLIOTECA SCOLASTICA
dell’I.S.I.S .“San Giovanni Bosco”di Colle di Val d’Elsa

[SCOPI DELLA BIBLIOTECA]

1. La biblioteca dell' Istituto ha lo scopo di contribuire alla crescita della persona, all'attuazione del diritto allo studio e all'educazione permanente, pertanto è una struttura ed una serie di servizi ad essa collegati rivolta a favorire negli studenti l'interesse per la lettura, l'acquisizione di una capacità di orientarsi nella documentazione e nell'uso di strumenti bibliografici e multimediali ai fini dello studio e della ricerca.
2. La biblioteca è altresì un laboratorio scolastico per l'attività formativa personale e collettiva, necessario a sostenere la didattica ordinaria ed i progetti specifici avviati dalla scuola. Pertanto è a disposizione in primo luogo degli studenti, dei docenti, del personale non docente; ed è inoltre a disposizione delle famiglie degli studenti. Il prestito dei volumi della biblioteca è esteso a tutti gli Studenti iscritti e a tutto il Personale in servizio presso l'Istituto. Le relative operazioni si svolgono secondo un orario di disponibilità del Personale che il Preside rende noto ogni anno non appena pubblicato l'orario settimanale definitivo delle lezioni.
3. Il prestito esterno, limitato a casi di studiosi e ricercatori che motivino senza possibilità di dubbio la loro competenza e necessità, può avvenire solo su autorizzazione diretta del Preside, senza eventualità di delega.
La durata del prestito non può superare giorni 30.
In ogni caso ogni opera dovrà essere restituita entro la fine delle lezioni.
E' stabilita una deroga al comma precedente solo nel caso di Candidati all'Esame di Stato. In tal caso l'opera in prestito dovrà essere restituita entro il giorno di effettuazione delle prove orali. Prima dell'inizio delle lezioni dell'A.S. successivo, si procede alla revisione dell'effettivo rientro di ogni volume dato in consultazione o in prestito.
Ogni operazione di prestito viene registrata su supporto magnetico, di cui si effettuano periodicamente stampe per conservarne copia agli atti.

[FUNZIONI DELLA BIBLIOTECA]

4. Le sue funzioni sono le seguenti:
a) raccogliere e conservare il patrimonio di testi scritti (volumi singoli, collane, enciclopedie, dizionari, ecc.), nonché documenti audio-video (su nastro, CD,DVD o altro supporto elettronico) di interesse culturale-didattico, acquisito e incrementato annualmente dalla scuola;
b) raccogliere altre forme di documentazione riguardante l'attività scolastica (progetti didattici, produzione degli studenti, ricerche, …)
c) mettere a disposizione degli studenti, dei docenti e degli altri operatori della scuola i materiali conservati, sia nella forma del prestito, sia nella forma della consultazione personale, sia per attività didattica svolta nella biblioteca stessa da classi o gruppi o in modo individualizzato;
d) offrire occasioni di conoscenza di altre raccolte/forme di documentazione, riferite alla rete informatica o ad altre biblioteche collegate. In tale ottica la biblioteca dell’istituto sviluppa azioni finalizzate ad una collaborazione con la biblioteca comunale e con la rete territoriale delle biblioteche, anche attraverso appositi accordi.

[RESPONSABILE E GESTIONE]

5. In relazione a tali funzioni,
a) il dirigente scolastico provvede annualmente a designare un responsabile della biblioteca
b) il collegio docenti può indicare annualmente un gruppo di lavoro costituito da non più di due persone che affianca il responsabile al fine di rendere più stabile e allargato il servizio della biblioteca
c) il responsabile a inizio d'anno imposta un piano di lavoro, concordato con il dirigente scolastico, che prevede l'indicazione delle attività previste, i collaboratori, l'orario di apertura, le risorse materiali e finanziarie necessarie;
d) il responsabile potrà avvalersi della collaborazione di altri colleghi docenti, di personale ATA, di studenti per lo svolgimento delle attività previste; "
e) la scuola fissa ogni anno una quota di risorse economiche da destinare all'incremento della documentazione e dei materiali, alla gestione della biblioteca e delle attività ad essa collegate, ad un miglior utilizzo delle strutture e strumenti in essa presenti;
f) il responsabile ed i suoi collaboratori, in rapporto al tempo convenuto con il Dirigente scolastico ,provvedono a garantire i servizi propri della biblioteca, di cui al precedente art.2; in particolare si occupano della idonea conservazione dei documenti, della catalogazione dei testi e altri materiali, della loro messa a disposizione, del supporto alla loro utilizzazione, della promozione dell'uso della biblioteca da parte degli studenti. In base al personale assegnato alla biblioteca, potrà essere attivato un vero e proprio servizio di documentazione.
g) il responsabile, in base alle risorse disponibili, predispone annualmente il piano acquisti, raccogliendo le richieste e i suggerimenti del personale docente, ATA, studenti, privilegiando i materiali destinati alla didattica e quelli relativi agli ambiti di specializzazione della biblioteca scolastica. Il piano viene presentato al Dirigente scolastico Preside e al Consiglio d'Istituto per l'approvazione.

[ORGANIZZAZIONE DELLA STRUTTURA]

6. Per favorire l'uso della documentazione a fini didattici e formativi, la biblioteca
a) dispone di un locale specifico dedicato organizzato e attrezzato in modo da permettere le operazioni di prestito, di gestione informatizzata, di consultazione dei volumi, di attività didattica per piccoli gruppi, di consultazione del catalogo (cartaceo e informatico);per la proiezione di materiale audiovisivo disponibile in biblioteca ci si potrà avvalere degli impianti di riproduzione disponibili all’interno della scuola e dei locali dell’aula magna,
b) è organizzata per grandi sezioni disciplinari o tematiche o di pregio bibliografico;
c) alcune di queste sezioni , per motivi di utilizzo didattico o di conservazione , possono essere collocate presso altri laboratori o altre aule attrezzate della scuola (ad es.: sezione manuali tecnico professionali ,)
d) dispone di una sezione didattica audiovisiva e multimediale, articolata per ambiti disciplinari.

7. In base alla natura dei testi e materiali, ai fini del prestito, la biblioteca si distingue in due settori:
a) un gruppo di materiali della biblioteca (compresi i materiali audiovisivi e multimediali) fruibile solo all'interno della scuola, in forma di consultazione personale o uso didattico (in biblioteca o nelle aule)
b) una serie di testi e materiali messi a disposizione per il prestito (secondo le modalità indicate successivamente)

[PRESTITO]

8. Il prestito interno (cioè rivolto agli studenti , docenti e non docenti della scuola) è regolato nel modo seguente:
a) si accede al prestito nei tempi previsti dall'orario definito a inizio d'anno e affisso sulla porta della biblioteca
b) si accede al prestito tramite la richiesta al bibliotecario o a un suo collaboratore designato
c) il prestito va segnato sull'apposito registro cartaceo con l'indicazione chiara della persona, la classe di appartenenza (se studente o genitore dello studente frequentante), il ruolo (se docente o ATA)
d) di norma la durata del prestito è di 30 giorni, rinnovabile dall'interessato
e) è previsto il prestito estivo verso studenti iscritti alla classe successiva

9. Circa la consultazione:
a) I materiali in consultazione non possono essere dati in prestito e devono essere utilizzati nel locale della biblioteca (o dei laboratori dove sono depositati), secondo l'orario di apertura o comunque sotto la responsabilità del bibliotecario o di suo collaboratore;
b) nel caso in cui la consultazione debba avvenire fuori del locale della biblioteca, un insegnante deve farsi carico dell'uso ordinato e della restituzione del volume (o materiale) comunque entro la giornata di utilizzo;
c) nel caso il materiale venga danneggiato, rispondono le persone che l'hanno utilizzato.
d) In caso di mancata restituzione lo studente o altra persona che ha avuto in prestito il volume è tenuto a rifondere il danno, attraverso la fornitura alla biblioteca di una copia nuova del volume non restituito o a mezzo pagamento del valore di riacquisto del testo con versamento sul c/c postale della scuola.

10. Il prestito esterno è possibile
a) ai genitori degli studenti frequentati, secondo le stesse modalità previste dall'art.7
b) a utenti esterni, sulla base e nei limiti delle convenzioni definite con la Biblioteca comunale o con altre biblioteche, nella forma e con le garanzie previste dal prestito interbibliotecario

[ATTIVITA' IN BIBLIOTECA]

11. La biblioteca è luogo aperto all'attività didattica per classe o gruppo di studenti. In tal senso è necessario prenotarne l'uso in base all'orario definito ogni anno ed esposto. Nel caso in cui l'attività didattica preveda un uso di numerosi materiali e volumi per consultazione e ricerca, occorre concordare con il responsabile bibliotecario le modalità di assistenza nella ricerca documentaria e nella distribuzione dei materiali. Se l'attività è promossa da un docente della scuola, l'attività potrà essere svolta in forma autonoma e il docente sarà garante dell'uso dei materiali. Se l'attività di ricerca è svolta liberamente dagli studenti, l'accesso è regolato dal bibliotecario o da uno dei suoi collaboratori, che se ne fa garante.

12. La biblioteca, in quanto struttura a servizio dell'aggiornamento docenti e del personale, può ospitare incontri di studio e dibattito aperti a personale scolastico.


Art.32

Agli Alunni, durante la permanenza nei laboratori di fisica e chimica, è fatto divieto:
a) di assaggiare o odorare a lungo sostanze chimiche;
b) di toccare o travasare prodotti senza la diretta autorizzazione dell'Insegnante;
c) di usare strumenti taglienti;
d) di portare sostanze o strumenti fuori dal laboratorio;
e) di usare sostanze ed attrezzature per fini anomali, per scherzi e giochi o per organizzare esperimenti di loro invenzione;
f) di correre nei laboratori;
g) di aprire all'improvviso o con violenza porte o finestre.

Art.33
L'accesso alla Palestra è consentito solo ad Allievi in tenuta sportiva che abbia i caratteri della funzionalità ginnica e della decenza personale. E' obbligatorio l'uso di scarpe da ginnastica in gomma non indossate per il resto della mattinata.
L'uso delle calzature di cui al comma precedente è obbligatorio anche per gli Allievi esonerati temporaneamente o per lungo tempo dagli esercizi pratici di educazione fisica.
L'uso di qualsiasi attrezzatura ginnico-sportiva, compresi palloni di ogni genere, deve essere ordinato o autorizzato dal Docente.

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