TITOLO VI.
Delle supplenze brevi.


Art.36
In caso di assenze brevi dei Docenti, il dirigente scolastico o i Docenti collaboratori agiranno secondo la seguente casistica:
a) Qualora sia possibile avvertire la classe almeno il giorno precedente l'assenza, potrà esserne posticipata l'entrata o anticipata l'uscita, se trattasi di prime o ultime ore, anche per più di un'ora di lezione. Gli alunni assenti non saranno avvertiti e sarà loro cura informarsi dai loro compagni prima del rientro a scuola.
b) Nei limiti del possibile, si ricorrerà ad inversioni di orario o modifiche interne per assicurare la presenza nelle classi degli Insegnanti curriculari.
c) In prima istanza verranno chiamati a svolgere la supplenza Insegnanti a disposizione entro le 18 ore o con pendenze di recupero per permessi fruiti. In seconda istanza si procederà a disporre ore di straordinario per il personale docente.
d) Le classi 5^, previo accertamento della maggiore età di tutti i componenti, potranno essere autorizzate all'uscita anticipata di un'ora, anche senza preavviso nei giorni precedenti.
e) In caso di assenza contemporanea di più Insegnanti, le classi interessate potranno essere raggruppate nell'aula magna o in altro locale idoneo per capienza , fino all'utilizzazione dei posti a sedere, per poter assistere alla proiezione di filmati, o per partecipare a discussioni educative. Il gruppo così costituito potrà essere vigilato da un solo insegnante, se dichiaratosi disponibile alla vigilanza di più classi, coadiuvato all'uopo da uno o più ausiliari.
f) In caso di assenza durante ore di copresenza, la classe svolge la lezione con il Collega presente.
g) In caso di presenza prevista , nell'ora da supplire, del docente assente con Docenti di sostegno o Docenti utilizzati su progetti attuati nella classe, la vigilanza dell'intera classe potrà essere assunta dai Docenti di sostegno o utilizzati. Si ritiene infatti che l'occasionale estensione alla classe dell'azione dell'insegnante impegnato nel sostegno possa produrre effetti positivi ai fini della stessa integrazione essendo per altro nella classe dove l’alunno diversamente abile è inserito solidale la responsabilità educativa del docente curriculare e di quello di sostegno rispetto all’intera classe e non al solo studente diversamente abile. Casi particolari di controindicazione a tale assunto verranno tenuti presenti dal dirigente o dal suo delegato.
h) Il Docente incaricato della supplenza in classe singola non appartenente alla Sua cattedra, svolgerà le seguenti attività, servendosi per la scelta della sua sensibilità educativa:

1) esercitazioni
2) discussione su temi della propria disciplina di recente trattati dalla classe;
2) proiezione di brevi filmati educativi;
3) discussione su vari temi di attualità;
5) promozione dell'assemblea di classe.

i) Qualora il Docente incaricato della supplenza ne venga a conoscenza con congruo anticipo, dovrà accordarsi con il Collega assente, ove possibile, per lo svolgimento di eventuali esercitazioni che potranno anche avere valore di verifica.
j) In casi di impossibilità di procedere alla sostituzione nei modi indicati nei punti precedenti si potrà disporre quale ultima ratio al fine di garantire la vigilanza sui minori la divisione della classe sparpagliando gli alunni in altre classi dell’istituto

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